Art. 94
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L'ammissione all'eventuale congedo anticipato deve essere richiesta con atto autentico del capo di famiglia o della persona a cui favore il titolo e' costituito, secondo le norme che saranno indicate dal regolamento.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva