Art. 96
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[1]L'istruzione premilitare si svolge nel quadro della vita nazionale; e' impartita dalla Gioventu' Italiana del Littorio e dalla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in stretta cooperazione con le Forze armate e col Ministero dell'educazione nazionale.
[2]Nei limiti delle rispettive possibilita' sono chiamati a cooperare alla preparazione militare tutti quegli enti statali e parastatali (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, Tiro a segno nazionale, Opera nazionale Dopolavoro, ecc.) che per la loro organizzazione sono in grado di contribuirvi validamente.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva