Art. 97
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[1]Alla diretta dipendenza del Capo del Governo e' istituto l'Ispettorato generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione, organo di coordinamento tra le Forze armate e tutti gli Enti che concorrono alla formazione della Nazione militare.
[2]Scopo: indirizzare l'opera di tutte le istituzioni politiche, giovanili, scolastiche del Regime in rapporto fra loro e con le Forze armate, in guisa da darne organicita', coesione e continuita', vicendevole appoggio e completamento, agli effetti dell'istruzione premilitare e postmilitare.
[3]Tale organo e' costituito dall'ispettore capo di cui al Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1862, convertito nella legge 31 dicembre 1934-XII, n. 2149, coadiuvato da tre segretari e da sette commissari col campito di collegamento tra i predetti enti. I sette commissari sono designati rispettivamente dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'educazione nazionale, nonche' dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per la Gioventu' Italiana del Littorio.
[4]Gli ufficiali e funzionari statali ai quali sono conferite le suddette cariche di segretari e di commissari, continuano, per tutto il tempo che ne rimangono investiti, a far parte dei rispettivi ruoli organici.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva