Art. 98
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[1]L'istruzione premilitare e' impartita, con carattere continuativo, a tutti i giovani dall'anno in cui compiono l'ottavo di eta' alla chiamata alle armi.
[2]I casi di esenzione totale o parziale sono specificati nelle norme di applicazione di cui al successivo articolo 100.
[3]Tale istruzione comprende due periodi:
- a)il primo dal 1° gennaio dell'anno in cui si compie l'ottavo di eta' alla data della leva fascista (che ha luogo nell'anno in cui si compie il diciottesimo di eta');
- b)il secondo dalla data della leva fascista, in cui il cittadino valido alle armi diventa soldato, fino alla chiamata alle armi.
[4]Il primo periodo compete alla Gioventu' Italiana del Littorio; il secondo alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed alla Gioventu' Italiana del Littorio, alla quale ultima e' affidata la preparazione degli specializzati per le Forze armate (specie nei riguardi della marina e dell'aeronautica).
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva