Art. 1 (Testo unico)

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[1]TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL RECLUTAMENTO

[2]DEL REGIO ESERCITO.

[3]DISPOSIZIONI GENERALI.

[4]Art. 1.

[5]Sono soggetti alla leva:

  • a)i cittadini maschi dello Stato anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di eta';
  • b)coloro che, sebbene abbiano perduta la cittadinanza italiana, sono tuttavia rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza;
  • c)coloro che non abbiano la cittadinanza italiana ne' quella di altro Stato e abbiano stabilito la residenza nel Regno anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita.

[6]Non sono soggetti alla leva:

  • d)coloro che posseggono la cittadinanza italiana non comprendente il godimento dei diritti politici;
  • e)coloro che, in applicazione del R. decreto-legge 10 settembre 1922, n. 1387, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, abbiano acquistato la cittadinanza italiana senza obblighi di servizio militare, salvo quanto e' disposto per i loro figli e discendenti dal R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1418, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.

[7]Cosi' pure non vi sono soggetti i cittadini italiani delle Isole italiane dell'Egeo, i cittadini libici ed i sudditi dell'Africa Orientale Italiana, giusta le leggi ad essi relative.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~testo-unico-art1 · fonte su Normattiva