Art. 1
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[1]((Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il cinquantacinquesimo anno di eta')).
[2]Vi sono pure soggetti coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana, sono tuttavia rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza, nonche' coloro che risiedono nel Regno e non abbiano la cittadinanza italiana ne' quella di altro Stato.
[3]Non sono soggetti alla leva coloro che posseggono la cittadinanza italiana non comprendente il godimento dei diritti politici.
[4]Non sono soggetti alla leva coloro che, in applicazione del R. decreto-legge n. 1387 del 10 settembre 1922, abbiano acquistato la cittadinanza italiana senza obblighi di servizio militare, salvo quanto e' disposto pei loro figli e discendenti dal R. decreto-legge n. 1418 del 14 giugno 1923.
[5]Cosi' pure non vi sono soggetti i cittadini italiani delle isole dell'Egeo e quelli delle colonie italiane giusta le leggi ad essi relative.
Testo vigente dal 12 luglio 1929 al 2 novembre 1932 · versione 4 su Normattiva