Art. 100

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Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace potra' pure essere concesso alla stessa condizione richiesta dall'art. 98 ai militari che siano alunni dell'ultima classe delle scuole medie di grado superiore, od assimilate; nonche' ai candidati agli esami di maturita', di abilitazione o di licenza delle stesse scuole che siano caduti in non piu' di due materie ovvero abbiano riportato un esito equivalente secondo quanto sara' determinato dal regolamento.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art100 · fonte su Normattiva