Art. 101

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Possono inoltre ottenere il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace fino al 26° anno di eta' i militari che si trovino come allievi interni in istituti cattolici del Regno o delle colonie italiane od in istituti cattolici italiani all'estero a compiere gli studi per le missioni.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art101 · fonte su Normattiva