Art. 101
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Possono inoltre ottenere il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace fino al 26° anno di eta' i militari che si trovino come allievi interni in istituti cattolici del Regno o delle colonie italiane od in istituti cattolici italiani all'estero a compiere gli studi per le missioni.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva