Art. 102
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Possono altresi' ottenere il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace fino al 26° anno di eta' i militari i quali siano studenti di teologia o degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio cattolico.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva