Art. 103
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[1]Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa col terminare degli studi (salvo il disposto dell'articolo 99), ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi, in ogni caso, al compimento del 26° anno di eta'.
[2]Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti ad imprendere il servizio militare con la prima classe di leva che sia chiamata alle armi per compiere la ferma ordinaria.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva