Art. 104

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In tempo di pace puo' essere concesso di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima o, al massimo, della seconda classe successiva alla loro, ai militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • a)siano indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia;
  • b)siano prossimi a conseguire una licenza di una scuola agricola, industriale o commerciale, perche' allievi dell'ultimo anno di corso.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art104 · fonte su Normattiva