Art. 105

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[1]In tempo di pace i militari, i quali all'atto della chiamata alle armi per compiere la ferma di leva abbiano un fratello consanguineo in servizio per fatto di leva, possono ottenere di essere lasciati in congedo sino a che questi abbia compiuto la propria ferma.

[2]Qualora due fratelli consanguinei debbano presentarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, sara' lasciato in congedo uno di essi su richiesta e designazione della famiglia.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art105 · fonte su Normattiva