Art. 106
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Il Ministro per la guerra, seguendo l'ordine in cui i relativi titoli sono elencati nella legge, determina i limiti in cui gli ascritti alla ferma riducibile possono essere effettivamente ammessi a prestare un servizio piu' breve della ferma ordinaria e la durata di esso.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 17 gennaio 1931 · versione 0 su Normattiva