Art. 107
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Il Ministro per la guerra ha facolta' di negare l'effettiva ammissione a prestare un servizio piu' breve della ferma ordinaria a coloro che, pur avendo titolo alla ferma riducibile, non lo abbiano invocato e comprovato innanzi all'organo di leva competente entro un termine perentorio stabilito dal Ministro stesso.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva