Art. 107

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Il Ministro per la guerra ha facolta' di negare l'effettiva ammissione a prestare un servizio piu' breve della ferma ordinaria a coloro che, pur avendo titolo alla ferma riducibile, non lo abbiano invocato e comprovato innanzi all'organo di leva competente entro un termine perentorio stabilito dal Ministro stesso.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art107 · fonte su Normattiva