Art. 108
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Il Ministro per la guerra, oltre alla facolta' conferitagli dal precedente art. 88 di dispensare dal compiere la ferma militari ascritti alla ferma minima, ha quella di dispensare dal compiere la ferma, tutti, o in parte, gli arruolati nel Regio esercito che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneita' al servizio militare, di cui al precedente articolo 72 e gli arruolati di piu' bassa statura sino a quella di metri uno e cinquantaquattro centimetri, compresa.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva