Art. 109
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Il Ministro per la guerra ha pure facolta' di concedere una riduzione del servizio alle armi, non superiore ad un sesto della ferma, ai militari ascritti alla ferma ordinaria i quali abbiano frequentato con esito favorevole i corsi d'istruzione premilitare ((o premarinara)).
Testo vigente dal 11 maggio 1929 al 17 gennaio 1931 · versione 3 su Normattiva