Art. 11
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[1]Una parte degli arruolati e' assegnata al servizio della Regia aeronautica.
[2]I militari incorporati nella Regia aeronautica rimangono ad essa definitivamente acquisiti ed i loro obblighi di servizio alle armi sono regolati dalle disposizioni che specialmente li riguardano.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva