Art. 110
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[1]((Il Ministro per la guerra ha facolta' di ridurre a 12 mesi la ferma o di congedare per anticipazione dopo un anno di servizio, in tutto o in parte, i militari che siano stati arruolati dopo essere stati rimandati quali rivedibili.
[2]Il Ministro per la guerra ha altresi' la facolta' di ridurre a 12 mesi la ferma dei militari che, pure essendo idonei ad incondizionato servizio a senso degli elenchi di cui al 2° comma dell'art. 72, abbiano requisiti fisici poco spiccati, secondo determinazioni e modalita' da fissarsi classe per classe con decreto Ministeriale)).
Testo vigente dal 8 giugno 1932 al 2 novembre 1932 · versione 8 su Normattiva