Art. 110

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 1932 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →

[1]((Il Ministro per la guerra ha facolta' di ridurre a 12 mesi la ferma o di congedare per anticipazione dopo un anno di servizio, in tutto o in parte, i militari che siano stati arruolati dopo essere stati rimandati quali rivedibili.

[2]Il Ministro per la guerra ha altresi' la facolta' di ridurre a 12 mesi la ferma dei militari che, pure essendo idonei ad incondizionato servizio a senso degli elenchi di cui al 2° comma dell'art. 72, abbiano requisiti fisici poco spiccati, secondo determinazioni e modalita' da fissarsi classe per classe con decreto Ministeriale)).

Testo vigente dal 8 giugno 1932 al 2 novembre 1932 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art110 · fonte su Normattiva