Art. 116

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[1]I militari i quali, compiuti gli studi preparatori per le missioni, si rechino o si trovino all'estero, o in territori di diretto dominio dell'Italia, ovvero nelle colonie italiane, in qualita' di missionari cattolici, in quelle localita' e sotto quelle condizioni che saranno rispettivamente prescritte dal Ministro per gli affari esteri o da quello per le colonie, sono ammessi a fruire delle facilitazioni previste dalla sezione 1ª del presente capo per gli inscritti residenti all'estero.

[2]Il Ministro per la guerra, d'accordo col Ministro per gli affari esteri o con quello per le colonie, potra' annualmente limitare il numero dei militari da ammettersi alla dispensa dal presentarsi alle armi in qualita' di missionari cattolici.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art116 · fonte su Normattiva