Art. 119
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[1]I sacerdoti cattolici ammessi alla dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi, i quali al compimento del 32° anno di eta' continuino ad aver cura di anime, sono definitivamente dispensati dal compiere la ferma.
[2]Qualora pero' dopo conseguita tale dispensa definitiva, cessino dalla cura di anime, essi sono soggetti a tutte le eventuali chiamate della loro classe.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva