Art. 120

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →

Salvo le eccezioni determinate dal regolamento di cui al successivo art. 145, i sacerdoti ammessi alla dispensa provvisoria o definitiva sono obbligati a presentarsi alle armi in caso di mobilitazione per essere impiegati come cappellani militari o come aiutanti di sanita'.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art120 · fonte su Normattiva