Art. 120
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Salvo le eccezioni determinate dal regolamento di cui al successivo art. 145, i sacerdoti ammessi alla dispensa provvisoria o definitiva sono obbligati a presentarsi alle armi in caso di mobilitazione per essere impiegati come cappellani militari o come aiutanti di sanita'.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva