Art. 123
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →
Gli arruolamenti volontari sono ammessi dall'apposita commissione del corpo per il quale sono domandati.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva