Art. 125

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[1]In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa e alla condizione soltanto di aver compiuto il 18° anno di eta' e di possedere la indispensabile attitudine fisica per servire nel corpo prescelto.

[2]Potranno anche essere ammessi nelle suindicate condizioni nei corpi dell'Esercito i militari in congedo per i quali non sia stato ancora emanato l'ordine di presentazione alle armi.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art125 · fonte su Normattiva