Art. 126

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Ai caporali e soldati di cavalleria o di artiglieria a cavallo che prestino servizio come arruolati volontari con ferma di tre anni sono dovute, per il tempo che essi compiono in piu' della ferma di leva, le stesse indennita' stabilite per i riassoldati di cui all'art. 129.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art126 · fonte su Normattiva