Art. 126
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →
Ai caporali e soldati di cavalleria o di artiglieria a cavallo che prestino servizio come arruolati volontari con ferma di tre anni sono dovute, per il tempo che essi compiono in piu' della ferma di leva, le stesse indennita' stabilite per i riassoldati di cui all'art. 129.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva