Art. 127
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[1]Qualora dopo l'arruolamento, ma prima del concorso alla leva, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia del giovane che si arruolo' volontario, egli puo' essere prosciolto dal servizio per determinazione del Ministro per la guerra, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.
[2]Con le stesse modalita' il proscioglimento dal servizio puo' pure essere concesso all'arruolato volontario quando sia venuto a mancare lo scopo pel quale l'arruolamento fu contratto.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva