Art. 128

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →

Per gli arruolamenti volontari di inscritti della leva di terra nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nei Regi corpi di truppe coloniali, nelle Legioni libiche della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nella Milizia nazionale forestale, nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed in quello degli agenti di custodia delle carceri, valgono le speciali disposizioni relative a tali enti.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art128 · fonte su Normattiva