Art. 129
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →
[1]Possono essere ammessi a rimanere in servizio per uno o piu' anni come riassoldati i caporali e soldati di tutte le armi o corpi per i quali tali ammissioni siano richieste dalle esigenze del servizio.
[2]Ai detti militari e' concessa annualmente una speciale indennita' il cui ammontare e' fissato con decreto reale.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva