Art. 129

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[1]Possono essere ammessi a rimanere in servizio per uno o piu' anni come riassoldati i caporali e soldati di tutte le armi o corpi per i quali tali ammissioni siano richieste dalle esigenze del servizio.

[2]Ai detti militari e' concessa annualmente una speciale indennita' il cui ammontare e' fissato con decreto reale.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art129 · fonte su Normattiva