Art. 130
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E' pure ammesso in tutte le armi e corpi uno speciale riassoldamento con vincolo rinnovabile di durata minore di un anno pei militari che rinunciano al licenziamento. Anche a questi ultimi riassoldati e' dovuta una indennita' il cui ammontare e' fissato con decreto reale.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva