Art. 130

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E' pure ammesso in tutte le armi e corpi uno speciale riassoldamento con vincolo rinnovabile di durata minore di un anno pei militari che rinunciano al licenziamento. Anche a questi ultimi riassoldati e' dovuta una indennita' il cui ammontare e' fissato con decreto reale.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art130 · fonte su Normattiva