Art. 131
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →
E' in facolta' del Ministro per la guerra di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato ed anche fino al compimento del loro obbligo di servizio, i soldati che siano attendenti di ufficiali e che spontaneamente rinuncino ad andare in congedo illimitato.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva