Art. 134
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Possono altresi' essere riammessi in servizio i caporali e soldati dei corpi e reparti per i quali a senso del precedente art. 129 e' consentito il riassoldamento, purche' si trovino in congedo illimitato da meno di due anni e si obblighino a prestare almeno un anno di servizio come riassoldati, col trattamento previsto dall'articolo ora citato.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva