Art. 137
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →
Oltre alle riammissioni in servizio di cui agli articoli precedenti, e' consentita la riassunzione in servizio, con vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze ordinarie, di militari di truppa in congedo illimitato di qualsiasi classe che ne facciano volontaria domanda.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva