Art. 14
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[1]I giovani inscritti sulle liste di leva che si recano all'estero a scopo di lavoro ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti cattolici italiani all'estero a tal uopo riconosciuti, ovvero in qualita' di missionari cattolici per aver gia' compiuto gli studi medesimi, possono emigrare fino all'apertura della leva della propria classe, ma debbono rilasciare al capo dell'amministrazione del comune di residenza l'atto di sottomissione per l'arruolamento, atto che deve essere trasmesso al competente consiglio di leva.
[2]La concessione del passaporto agli inscritti di leva che si recano all'estero per altri scopi, sara' soggetta a norme piu' restrittive da determinarsi dal regolamento.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 22 gennaio 1929 · versione 0 su Normattiva