Art. 141
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I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato hanno obbligo, qualunque sia la loro classe, di notificare al comandante del distretto militare, per mezzo del capo dell'amministrazione comunale e non piu' tardi di quindici giorni dall'avvenuto trasferimento, i cambiamenti della propria residenza.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva