Art. 145
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Il Ministro per la guerra ha facolta' di concedere dispense dai richiami a coloro che coprano determinati impieghi o si trovino in posizioni speciali, da stabilirsi con regolamento, sentito il parere del Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 17 gennaio 1931 · versione 0 su Normattiva