Art. 145

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 17 gennaio 1931. Leggi il testo vigente →

Il Ministro per la guerra ha facolta' di concedere dispense dai richiami a coloro che coprano determinati impieghi o si trovino in posizioni speciali, da stabilirsi con regolamento, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 17 gennaio 1931 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art145 · fonte su Normattiva