Art. 147

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[1]I militari in congedo illimitato chiamati pel controllo, si presenteranno al capo dell'amministrazione del comune di residenza, ovvero alle autorita' militari aventi sede nel comune stesso, nel modo che sara' indicato nel manifesto di chiamata.

[2]Saranno rilasciati in liberta' nello stesso giorno di presentazione e non avranno diritto ad alcun assegno o indennita'.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art147 · fonte su Normattiva