Art. 149
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[2]Non possono essere acritti alla ferma riducibile o alla ferma minima:
[3]1° gli inscritti e i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dal presente capo, salvo quanto dispone il successivo art. 156 per i renitenti;
[4]2° gli inscritti ce scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsita';
[5]3° gli inscritti ce abbiano simulato infermita' od imperfezioni al fine di conseguire la riforma;
[6]4° i militari che,a termini del codice penale militare, siano incorsi nel reato di diserzione.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva