Art. 149

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 140 e 141 test unico 24 dicembre 1911).

[2]Non possono essere acritti alla ferma riducibile o alla ferma minima:

[3]1° gli inscritti e i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dal presente capo, salvo quanto dispone il successivo art. 156 per i renitenti;

[4]2° gli inscritti ce scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsita';

[5]3° gli inscritti ce abbiano simulato infermita' od imperfezioni al fine di conseguire la riforma;

[6]4° i militari che,a termini del codice penale militare, siano incorsi nel reato di diserzione.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art149 · fonte su Normattiva