Art. 15
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E' libera l'emigrazione dei militari che abbiano compiuto la ferma loro spettante o siano stati dispensati dal compierla o siano vincolati alla ferma minima di tre mesi; ma l'autorita' che sopraintende all'espatrio deve notificare al competente comando di distretto militare, non appena il militare sia partito per l'estero, le sue generalita', e il luogo ove e' diretto.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva