Art. 150

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[1](Art. 137 testo unic 24 dicembre 1911).

[2]Coloro che con frodeo raggiri abbiano cooperato alla omissione di un giovane dalle liste di leva, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con multa estensibile a lire 2000, salvo le pene maggiori, se vi e' luogo, per i pubblici ufficiali.

[3]Il giovane omesso, ce sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, e' condannato alla stessa pena.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art150 · fonte su Normattiva