Art. 151
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 138 testo unic 24 dicembre 1911).
[2]I colpevoli di fraudlenta sostituzione di persone sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva