Art. 152
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[1](Art. 141 testo unic 24 dicembre 1911).
[2]Gli inscritti colpevli di essersi procacciate infermita' temporanee o permanenti al fine di esimersi dal servizio militare sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
[3]Qualora risultino abli ad un qualunque servizio militare, dopo che abbiano scontato la pena sono arruolati.
[4]I medici, chirurghi,flebotomi e farmacisti, che siansi resi complici di questo reato, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire 2000.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva