Art. 153

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[1](Art. 142 testo unic 24 dicembre 1911; art. 9 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).

[2]L'inscritto che senz legittimo motivo non si presenta all'esame personale ed arruolamento nel giorno prefisso o che, trovandosi all'estero, non regoli la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati e' considerato e punito come renitente.

[3]La decisione di renienza deve essere emessa, secondo i casi, dal consiglio di leva o dalla commissione mobile.

[4]Dieci giorni dopo chuso il primo periodo della leva i commissari di leva provvedono perche' la lista dei renitenti sia pubblicata in ciascun capoluogo di provincia e nei comuni sulle cui liste di leva i renitenti sono inscritti.

[5]Allo stesso modo diei giorni dopo la chiusura della leva i commissari di leva provvedono perche' sia pubblicata la lista dei renitenti dichiarati tali durante il secondo periodo della leva.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art153 · fonte su Normattiva