Art. 153
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →
[2]L'inscritto che senz legittimo motivo non si presenta all'esame personale ed arruolamento nel giorno prefisso o che, trovandosi all'estero, non regoli la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati e' considerato e punito come renitente.
[3]La decisione di renienza deve essere emessa, secondo i casi, dal consiglio di leva o dalla commissione mobile.
[4]Dieci giorni dopo chuso il primo periodo della leva i commissari di leva provvedono perche' la lista dei renitenti sia pubblicata in ciascun capoluogo di provincia e nei comuni sulle cui liste di leva i renitenti sono inscritti.
[5]Allo stesso modo diei giorni dopo la chiusura della leva i commissari di leva provvedono perche' sia pubblicata la lista dei renitenti dichiarati tali durante il secondo periodo della leva.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva