Art. 154
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[1](Art. 143 testo unic 24 dicembre 1911).
[2]I renitenti che si pesentano spontanei o che vengono arrestati debbono essere esaminati a cura del consiglio di leva (o per esso, a cura della commissione mobile) e qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare ed arruolati e non siano ascritti alla ferma minima, ovvero non abbiano titolo alla dispensa di cui all'art. 108, debbono essere subito incorporati.
[3]Essi sono quindi dennciati all'autorita' giudiziaria la quale procede in conformita' dei seguenti articoli 155 e 157.
[4]I consigli di leva povvedono perche' siano cancellati dalle liste dei renitenti i deceduti e quelli che, dopo l'arresto o la spontanea presentazione, siano stati arruolati, od abbiano altrimenti regolato la loro posizione.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva