Art. 155
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 144 testo unic 24 dicembre 1911).
[2]I renitenti arrestat sono puniti con la detenzione da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena della detenzione da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.
[3]I renitenti arrestat, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e con la detenzione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.
[4]Le pene in questo aricolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.
[5]La pena a cui sono cndannati i renitenti che non siano ascritti alla ferma minima, ovvero non abbiano titolo alla dispensa di cui all'art. 108, viene da essi scontata quando sono inviati in congedo illimitato.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva