Art. 156
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[1](Art. 145 testo unic 24 dicembre 1911).
[2]Gli inscritti assolt dal reato di renitenza, qualora durante la leva sulla loro classe avessero avuto diritto alla ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima possono ottenere di esservi ascritti, purche' non vi si opponga il fatto che durante la loro renitenza un loro fratello consanguineo abbia ottenuto l'ascrizione medesima.
[3]I renitenti condannai non godono il beneficio della suddetta ascrizione se, oltre ad avervi avuto diritto prima della loro dichiarazione di renitenza, non si trovino tuttavia nelle condizioni di potervi aspirare o per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente al tempo del loro arruolamento e sempre quando non vi si opponga il fatto di ascrizioni alla ferma riducibile o alla ferma minima pronunciate a favore di un fratello consanguineo durante la loro renitenza.
[4]I renitenti condannai, una volta arruolati, possono ottenere l'ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima per i titoli sorti dopo il loro arruolamento.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva