Art. 157
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[1](Art. 146 testo unic 24 dicembre 1911).
[2]Chiunque abbia scienemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente e' punito con la detenzione fino a sei mesi.
[3]Chiunque abbia scienemente cooperato alla fuga di un renitente e' punito con la detenzione da un mese ad un anno.
[4]La stessa pena si dee applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedito o ritardata la presentazione all'esame definitivo ed arruolamento di un inscritto.
[5]Se il colpevole e' uficiale pubblico, ministro del culto, agente o impiegato dello Stato, la pena si puo' estendere a due anni di detenzione e si fa luogo ad una multa estensibile fino a L. 2000.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva