Art. 157

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[1](Art. 146 testo unic 24 dicembre 1911).

[2]Chiunque abbia scienemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente e' punito con la detenzione fino a sei mesi.

[3]Chiunque abbia scienemente cooperato alla fuga di un renitente e' punito con la detenzione da un mese ad un anno.

[4]La stessa pena si dee applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedito o ritardata la presentazione all'esame definitivo ed arruolamento di un inscritto.

[5]Se il colpevole e' uficiale pubblico, ministro del culto, agente o impiegato dello Stato, la pena si puo' estendere a due anni di detenzione e si fa luogo ad una multa estensibile fino a L. 2000.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art157 · fonte su Normattiva