Art. 159

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[1](Art. 148 testo unic 24 dicembre 1911).

[2]I medici o chirurghichiamati come periti nei casi prevenuti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettato promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.

[3]La pena e' loro appliata, sia che al momento dei doni e delle promesse essi fossero gia' chiamati all'esame, sia che accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

[4]Si fa luogo all'applcazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art159 · fonte su Normattiva