Art. 16
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La facolta' di emigrare consentita agli inscritti di leva ed ai militari in congedo dagli articoli precedenti, puo' essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta, secondo i casi, del Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina o con quello per l'aeronautica, o di questi ultimi di concerto col primo.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva