Art. 160

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[1](Art. 149 testo unic 24 dicembre 1911).

[2]Ogni pubblico ufficile che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso iscrizioni alla ferma riducibile o alla ferma minima, riforme od esclusioni in opposizione al disposto della legge, ovvero abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, e' punito come reo di abuso di autorita' colle pene previste dal codice penale, senza pregiudizio delle maggiori pene prescritte dallo stesso codice nel caso che altre circostanze aggravino la sua colpa.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art160 · fonte su Normattiva