Art. 161

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[1](Art. 150 testo unic 24 dicembre 1911).

[2]L'inscritto, che, pe sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero reati preveduti nella legge sul reclutamento dell'Esercito o nel codice penale, e' punito secondo la legge italiana ancorche' non si trovi nel Regno.

[3]Il cittadino o lo staniero, che in territorio estero concorra in qualsiasi modo nel reato commesso dall'inscritto, soggiace alle pene stabilite dalla legge italiana ancorche' non si trovi nel territorio del Regno. Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, puo' essere giudicato nel Regno se il Ministro per la giustizia ne faccia richiesta.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art161 · fonte su Normattiva