Art. 163

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[1](Art. 152 testo unic 24 dicembre 1911).

[2]Nei casi di richiamialle armi indetti in applicazione dell'art. 143 per solo scopo di istruzione, i militari che senza giusti motivi non si saranno presentati nel giorno fissato, andranno soggetti a castighi disciplinari se si presenteranno prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo; e saranno puniti dai tribunali militari colla pena del carcere militare se non si presenteranno dentro tale termine.

[3]Le disposizioni del resente articolo saranno altresi' applicate agli ufficiali in congedo appartenenti a classi ancora obbligate al servizio militare; essi, oltreche' nella pena del carcere militare, incorreranno nella perdita del grado.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art163 · fonte su Normattiva